1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale o dei funzionari dirigenti. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, indicando, sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, gli scopi e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. |