1. Per le nomine dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Per le cariche che richiedono specifiche capacità professionali è prescritto il preventivo deposito di un curriculum dei candidati, secondo la disciplina dal regolamento. Nei casi in cui il consiglio procede alle nomine di cui al presente comma deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi nel rispetto del principio della pari opportunità. 2. Per i casi in cui sia prescritto il sistema del voto limitato il regolamento disciplina le modalità dell'attribuzione dei seggi alle minoranze. 3. La revoca dei rappresentanti del Consiglio nominati a sensi di legge deve essere preceduta da motivata contestazione agli interessati. 4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o il regolamento dispongano altrimenti. |