Comuni Italiani Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale e Ufficio di Presidenza. Statuto Comunale di Sassari (Provincia di Sassari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini sassaresi

Statuto Comune di Sassari

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale e Ufficio di Presidenza
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente. Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato, in conformità alle norme del presente statuto e del regolamento, da due Vice Presidenti, che con lui costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato dal Sindaco ed è presieduto dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

3. Il Presidente rappresenta il consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari, coordina unitamente ai Vice Presidenti l'attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio.

4. Il presidente del consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio nelle prime due votazioni.

5. Nella terza votazione, da svolgersi anche in seduta successiva, si effettua il ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Nella prima riunione successiva all'elezione del presidente dell'assemblea il consiglio elegge due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

7. I vice presidenti, con priorità al vice presidente anziano, sostituiscono il presidente in caso di assenza, impedimento e vacanza.

8. Sono eletti vice presidenti il consigliere di maggioranza e quello di minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.

9. E' vice presidente anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

10. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche dei vice presidenti, le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

11. Il presidente e i vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del consiglio comunale; possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri in carica ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio successiva alla sua presentazione.

12. In caso di dimissioni o di revoca o in dipendenza di altre cause di cessazione dalla carica il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la vacanza.

 
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Art. 11 - Riunioni del Consiglio
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