1. Fatte salve le competenze già espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto il Consiglio comunale, tenendo conto del principio della separazione fra poteri di indirizzo e di controllo e gestione amministrativa, provvede, con atto avente valore di regolamento, ad individuare gli atti di competenza del Sindaco e quelli di competenza del Segretario generale e dei dirigenti, anche con riferimento alla peculiarità delle mansioni attribuite ai rispettivi settori di lavoro e sulla base del criterio per cui gli atti di contenuto discrezionale sono di competenza degli organi elettivi mentre, di regola, gli atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento o in attuazione di provvedimenti adottati dagli organi elettivi sono di competenza dei dirigenti, purchè comunque non comportino impegni di spesa. La ripartizione delle competenze è sottoposta periodicamente a verifica ed alle variazioni che si rendono opportune per assicurare il buon andamento degli uffici o che eventualmente conseguano al mutato quadro normativo. 2. Il regolamento può disciplinare i casi in cui è ammessa la delega di funzioni dal Segretario ai dirigenti e da questi ai titolari degli uffici. |