1. Il controllo esterno sulla gestione economico finanziaria è affidato al Collegio dei revisori, costituito e nominato a sensi di legge. 2. Il Collegio dei revisori assume la figura di organo dell'ente, con tutte le prerogative conseguenti in ordine all'accesso agli uffici ed alla richiesta di collaborazione ai responsabili dei servizi, per l'esercizio dei compiti di controllo amministrativo, di vigilanza sulla regolarità economica e finanziaria della gestione, di consulenza e di referto. 3. Il Collegio dei revisori può essere sentito dagli organi del Comune ad iniziativa degli stessi o su sua richiesta. 4. Il regolamento di contabilità determina i criteri per l'attribuzione dell'indennità ai revisori e disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, i compiti ed il funzionamento del Collegio nonchè i requisiti e le cause di cessazione dalla carica dei suoi componenti. |