1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso dei trasferimenti dello Stato e della Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi. 2. La Giunta attiva tutte le procedure previste dall'ordinamento al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento. 3. L'esecuzione di opere o di interventi ovvero l'istituzione e la gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie anche periodiche, corrisposte dai cittadini o dagli utenti. 4. Le risorse acquisite mediante il ricorso al credito e l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità indicate negli atti di programmazione. |