1. Le attribuzioni e l'organizzazione delle istituzioni sono determinate, per quanto non previsto dalla legge e dal presentate statuto, con la deliberazione istitutiva ed il regolamento approvati dal Consiglio comunale. 2. Il Consiglio d'amministrazione delibera: a)- sull'approvazione del bilancio di previsione; b)- sull'approvazione del conto consuntivo; c)- sulla nomina del direttore dell'istituzione; d)- sulle opere, sulle spese, sui contratti e su quant'altro occorra per il funzionamento dell'istituzione. 3. Il Presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, cura i rapporti col Comune, compie in genere tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio d'amministrazione e del direttore. 4. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono trasmesse al Comune, nei termini fissati dal regolamento, per la presa d'atto da parte della Giunta; la loro esecuzione non può aver luogo prima dell'avvenuta esecutività delle deliberazioni con le quali la Giunta ne ha preso atto. 5. Il bilancio delle istituzioni deve essere accompagnato da una relazione programmatica che indica gli obiettivi e le finalità della futura gestione; esso è approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio del Comune. 6. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, determina annualmente e possibilmente in sede di approvazione del bilancio, gli indirizzi dell'attività dell'istituzione, in relazione alle disponibilità finanziarie e sulla base di motivati criteri di priorità. |