1. Il presente statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, ispirandosi ai principi della Costituzione repubblicana, dello statuto speciale della Regione sarda e dell'ordinamento delle autonomie locali. 2. Le funzioni del Comune, stabilite dalla legge e dal presente statuto e disciplinate con regolamenti, sono esercitate in modo da promuovere lo sviluppo economico, la crescita civile e la pacifica convivenza della Comunità. 3. Nel rispetto dei principi della legge, della normativa comunitaria e dello statuto, la potestà regolamentare del Comune è esercitata sulle materie che attengono al suo ordinamento organizzativo ed all'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione. 4. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta o in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed i regolamenti sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per le deliberazioni, i regolamenti entrano in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge. |