Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle provincie regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno. Nelle more della applicazione della normativa di cui alla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, relativa alla elezione del sindaco e del consiglio comunale, alla composizione e funzionamento degli organi collegiali del Comune si applicano le norme e le disposizioni dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1965, n. 16, come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di cui all'allegato A). |