Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti con l'indicazione della carica di presidente, un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitą ed economicitą della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 83. I revisori, in conformitą allo statuto ed al regolamento, collaborano con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria dell'ente. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia. |