Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria a 3 revisori, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 85. I revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolgono le seguenti funzioni: a) collaborano con il consiglio comunale nell'attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune; b) esercitano, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario; c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; d) svolgono attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio. I rapporti dei revisori con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità. |