1) L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni. 2) L'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinati le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso spese. 3) Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per attività gestionali. |