Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento. Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 62, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 73, in ordine al relativo settore di competenza. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazioni con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnicoprofessionale ed organizzativo. |