Comuni Italiani Art. 66 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo IV - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione Popolare
Art. 66 - Il Difensore Civico
Con delibera del consiglio comunale è istituito a tutela del cittadino l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il difensore civico interviene, anche su propria iniziativa, nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'attività dei pubblici uffici che si presentino nei confronti del cittadino durante il procedimento amministrativo e nell'emanazione di atti.

Può rivolgersi all'ufficio qualsiasi cittadino, ente od associazione che abbia un diretto interesse al procedimento.

Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende ed istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.

Il difensore civico può intervenire anche nei confronti di enti locali od altri soggetti sulla base di un'apposita convenzione.

 
Altri Articoli:
Art. 67 - Nomina
Art. 65 - Proposte - Procedure per l'Approvazione
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