1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite, affidate o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarità; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Promuove e coordina lo sviluppo tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della popolazione nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico. 3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. 4. Salvaguarda, nell'ambito della propria comunità, il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana, ispirando la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione, promovendo e sostenendo ogni iniziativa ed azione che tende al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia, dell'integrazione e della libertà sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali, economiche e sociali. 5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali. 6. Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica. 7. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. |