Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, in quanto compatibili. I consigli di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consociati i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e provincia regionale relativamente allo stesso servizio. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore. |