Per l'espletamento dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, il Comune può costituire una o più istituzioni. L'istituzione che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale: a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; b) determina le finalità e gli indirizzi; c) conferisce il capitale in dotazione, d) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo; Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco. I componenti il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi. |