Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale nelle forme previste dall'art. 113/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali ed anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipanti dagli enti locali, regolate dal codice civile. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al precedente capoverso. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale individuati con regolamento emanato ai sensi del comma 16 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono disciplinati dall'art. 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico di utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di tendere all'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio. |