I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 48, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 49 hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un congruo termine.L'esame degli atti presentati dopo la scadenza per gli stessi sopra stabilita è rimesso alle decisioni del responsabile, in relazione alla loro rilevanza ed al tempo residuo disponibile. |