Il sindaco, previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazione assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza adottando tutti gli atti ed esercitando i compiti attribuitigli a norma di statuto, regolamento e predisponendo, tra l'altro, il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano di gestione previsto. A tali fini, al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale; il rapporto che intercorre fra il direttore generale e i dirigenti è di tipo direzionale è non gerarchico. Il direttore generale è revocato dal sindaco con provvedimento motivato previa deliberazione della giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1° e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni sono conferite dal sindaco al segretario comunale. |