Comuni Italiani Art. 3 - Lo Statuto. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo I - Disposizioni Generali
Capo I - La Comunità, l'Autogoverno, lo Statuto, I Regolamenti
Art. 3 - Lo Statuto
L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla costituzione, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 61, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto articolo 61, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione della precedente.

La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere contestualmente integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere limitate se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.

L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto. Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli ove richiesta e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - I Regolamenti
Art. 2 - L'Autogoverno
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