La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori. Essa è nominata dal sindaco entro 10 giorni dalla sua elezione, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 35/97 (commi 1 e 2). La durata in carica della giunta è stabilita dalla legge e la sua composizione è comunicata al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, entro giorni 10 dalla nomina. La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11 della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed integrazioni. Si applica quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibile. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale, per cui il consigliere comunale che è nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro 10 giorni dalla nomina. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del sindaco e dei consiglieri comunali. Fermo restando che i componenti della giunta in carica al momento dell'approvazione del presente statuto non sottostanno a tale regola. |