Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali e, previo parere del consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause: 1) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolaritą del funzionamento; 2) per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato, dall'Assessore regionale agli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio; 3) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento. Il consiglio comunale decade: 1) nel caso di fusione di due o pił Comuni; 2) nel caso di separazione o aggregazione di una o pił borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune; 3) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al l° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 35/97, di un commissario il quale resterą in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontą all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile. |