1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se riportano la maggioranza assoluta dei presenti in seduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del precedente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dalla legge. 2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti. 3. Le votazioni sono palesi, salvi i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 15. 4. Ove si procede alla nomina o designazione dei rappresentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato maggior numero di voti. 5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 44/91 e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e seguenti della medesima legge. 6. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti. |