1. Il Comune svolge i servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo. 3. Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite i propri uffici, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario. 4. Il Comune svolge altresì le altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla legge purché questa regoli anche i rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventualmente delegate dalla Regione ad assicurare in tal caso l'utilizzazione dei propri uffici, purché questi assicuri le risorse finanziarie a totale copertura della spesa, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. |