95.1 Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alle proprie attivitą istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 95.2 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalitą di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base. 95.3 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 95.4 Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia. 95.5 Il Comune pubblica, nei modi previsti da questo statuto sull'informazione dei cittadini, l'elenco dei contratti stipulati nell'anno precedente, indicando l'aggiudicazione, il numero e l'entitą delle offerte pervenute. |