Comuni Italiani Art. 93 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 93 - Collegio dei Revisori dei Conti
93.1 (Annullato con decisione del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, prot. n. 11757/11364).

93.2 Le proposte relative all'elezione del collegio non possono essere messe in discussione e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti.

93.3 Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.

93.4 Non possono, inoltre, essere eletti revisori dei conti del Comune, e, se eletti, decadono comunque da componenti il collegio:
a) parenti ed affini entro il quarto grado dei consiglieri comunali del Sindaco, dei componenti la giunta, del segretario generale e dei dirigenti del Comune;
b) consiglieri ed amministratori comunali prima che sia decorso un triennio dalla conclusione del mandato;
c) amministratori, dipendenti e revisori delle aziende municipalizzate del Comune e delle società a partecipazione comunale;
d) coloro che hanno con il Comune o con gli enti, società a partecipazione comunale od organismi da esso dipendenti, controllati o sovvenzionati, un qualsiasi rapporto di prestazione d'opera retribuita;
e) amministratori, consiglieri e dipendenti della Regione Siciliana e degli enti locali territoriali della medesima;
f) revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
g) amministratori e dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune.

93.5 Il collegio dei revisori si riunisce, comunque, almeno una volta al mese ed i suoi verbali sono pubblici.

93.6 Sono causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo od albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

93.7 In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

93.8 Ai membri del collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal consiglio comunale all'atto dell'elezione del collegio medesimo.

 
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Art. 92 - Bilancio e Spese
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