78.1 Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. 78.2 I servizi sono strutture sottordinate al settore, cui sono preposti i dirigenti dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate nella struttura. 78.3 Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente in possesso della qualifica di funzionario. 78.4 Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare, richiedono per un tempo determinato, l'attività coordinata di più uffici di diversi settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con provvedimento del Sindaco sentita la giunta. L'affidamento dell'incarico di direzione di area funzionale ai dirigenti è disposto con provvedimento sindacale motivato, tra l'altro, con la valutazione dei risultati ottenuti dai dirigenti in relazione alla attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. 78.5 I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui al primo o al secondo comma possono essere coperti anche da soggetti esterni all'amministrazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 78.6 Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzione a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce: a) la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo; b) il compenso e la collaborazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente. |