63.1 L'attività del Comune si esplica, di norma, attraverso procedimenti il cui esito è al servizio reso alla comunità amministrata. Salvo i casi di rigidità fissati per legge o regolamento, la scelta e la valutazione dei procedimenti in merito alla loro efficienza ed efficacia, alla loro economicità, alla loro semplificazione ed all'individuazione dei responsabili avviene in vista del soddisfacimento dei bisogni della comunità così come questi sono interpretati nei programmi degli organi di governo del Comune e secondo le modalità di partecipazione e trasparenza fissati nel presente statuto.63.2 Il procedimento deve essere concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato almeno con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell'amministrazione; il provvedimento deve indicare altresì il termine e l'autorità cui l'interessato può proporre ricorso. 63.3 Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi incui un diverso termine sia fissato per legge o regolamento, è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento medesimo. 63.4 I procedimenti posti in essere dall'amministrazione comunale hanno differente struttura procedimentale, secondo criteri di flessibilità, in funzione del tipo di provvedimento da emanare, nonchè dell'obiettivo da perseguire. 63.5 La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e assicurata dalle norme stabilite dalla legge n. 241/90, così come recepita dalla legge regionale n. 10/91, e dalle norme applicative previste dal regolamento. |