Comuni Italiani Art. 60 - Mezzi e Trattamento Economico. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 60 - Mezzi e Trattamento Economico
60.1 In accordo con il difensore civico, il consiglio comunale stabilisce la sede adeguata, la dotazione organica ed i criteri d'assegnazione del personale. Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico deve essere altamente qualificato e scelto in base a valutazioni oggettive di rispondenza delle esigenze dell'ufficio stesso.

60.2 I componenti l'ufficio del difensore civico sono svincolati dalla dipendenza funzionale da altri uffici comunali e dipendono dal titolare dell'ufficio stesso.

60.3 Gli emolumenti, i rimborsi, le spese di funzionamento e le indennità sono a carico del Comune che provvede corrisponderle tramite la previsione di un apposito capitolo del bilancio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Le Consulte
Art. 59 - Relazione
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