Comuni Italiani Art. 56 - Incompatibilità ed Ineleggibilità. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 56 - Incompatibilità ed Ineleggibilità
56.1 Non sono eleggibili coloro che:
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) (annullato con decisione del CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, Prot. 11757/11364);
c) abbiano ricoperto nei precedenti cinque anni la carica di Sindaco, consigliere comunale od assessore del Comune di Catania;
d) nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali con l'amministrazione comunale;
e) siano dipendenti comunali. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

56.2 Il difensore civico resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.

56.3 L'incarico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività che possano comportare conflitto d'interesse col Comune.

56.4 Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal regolamento.

 
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