Comuni Italiani Art. 53 - Istituzione. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 53 - Istituzione
53.1 E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialitā, tempestivitā, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

53.2 Il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolaritā od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa.

53.3 Il difensore civico svolge la propria attivitā in piena libertā ed indipendenza e non č sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale, rispetto agli organi del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 54 - Compiti
Art. 52 - Effetti dei Referendum
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