Comuni Italiani Art. 48 - Limiti di Ammissibilità. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo II - Referendum
Art. 48 - Limiti di Ammissibilità
48.1 Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonchè dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum.
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;
b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
c) i regolamenti interni;
d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;
h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.

48.2 I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

48.3 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Referendum Consultivi
Art. 47 - Principi Generali
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