31.1 Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio di circoscrizione ed il presidente circoscrizionale. 31.2 Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente contestualmente al consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale. 31.3 I consigli circoscrizionali decadono con lo scioglimento del consiglio comunale. 31.4 Il consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal Sindaco, con ordinanza previa deliberazione assunta dal consiglio comunale, quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale. 31.5 I consigli di circoscrizione sono composti da un numero di consiglieri, correlato alla popolazione residente, stabilito dal regolamento. I consiglieri durano in carica quattro anni e godono, nell'ambito del consiglio circoscrizionale, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale. 31.6 Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio tra i propri membri, con voto palese ed a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione. 31.7 Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale cessano dalla carica oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva e votata nei modi stabiliti dalle leggi in vigore. 31.8 Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale: sovraintende all'esecuzione degli atti del consiglio di circoscrizione ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dal Sindaco per i servizi di competenza statale. Il presidente sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione dando ai medesimi istruzioni in ordine all'attuazione della circoscrizione e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Il personale assegnato alla circoscrizione dipende gerarchicamente dal settore competente e funzionalmente dal responsabile amministrativo della circoscrizione. 31.9 I consigli circoscrizionali istituiscono nel loro seno commissioni istruttorie per gli affari di competenza della zona. Le commissioni sono presiedute da un consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non consiglieri invitati in ragione della loro competenza e disponibilità a prestare volontariamente la loro opera. Ogni consigliere comunale, in quanto espressione popolare dell'intera municipalità, può partecipare ai lavori delle commissioni, nel pieno rispetto della loro autonomia, senza partecipare al voto. 31.10 Il vice presidente sostituisce in ogni suo compito il presidente in caso di assenza od impedimento. |