26.1 Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori d'attività specificamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Presentano, almeno semestralmente, al Sindaco, una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.26.2 Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, entro sette giorni. Ogni modifica o revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal Sindaco nello stesso termine. 26.3 In caso d'inerzia dell'assessore delegato o, comunque, di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il Sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sè la relativa competenza. Il Sindaco può altresì sospendere, con provvedimento motivato, l'esecuzione di atti adottati dagli assessori o dai dirigenti, investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta utile. |