14.1 Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza. 14.2 Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso. Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Il presidente, inoltre, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari e coordina l'attività delle commissioni consiliari. 14.3 Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il presidente ed i vice presidenti si avvalgono di un ufficio di segreteria secondo quanto previsto dal regolamento consiliare. 14.4 I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge e dal regolamento. Informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso. Promuove iniziative affinchè vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del consiglio. In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche, può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine. I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale. Il presidente, del consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità per il regolare svolgimento dei lavori o su sollecitazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti o speciali, chiede parere all'avvocatura comunale. 14.5 La carica di presidente e di vice presidente è incompatibile con il mandato parlamentare regionale e nazionale. |