1. La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale. 2. Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto: a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico; b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale. 3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite, dagli organi competenti individuati dal regolamento, risposte entro 30 giorni. 4. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata. 5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza. 6. Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. |