1. La giunta comunale sovrintende alla attivitā di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio. 2. Il regolamento di contabilitā stabilisce le modalitā per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. 3. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilitā per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. 4. Per i beni mobili tale responsabilitā č attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilitā. 5. L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalitā stabilite dal regolamento. 6. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilitā pubblica del singolo bene. |