Comuni Italiani Art. 61 - Comunicazione e Partecipazione al Procedimento. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo IV - Il Procedimento
Art. 61 - Comunicazione e Partecipazione al Procedimento
1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale, con le modalità di cui all'apposito regolamento.

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dal relativo regolamento.

4. Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni regolamentari possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.

5. Sono fatti salvi i principi e le disposizioni previste in materia di privacy, legge n. 675/96.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Conclusione del Procedimento
Art. 60 - Procedimento Amministrativo
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