1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione, al fine di: - garantire la legittimitą, la regolaritą e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolaritą amministrativa e contabile); - verificare l'efficacia, efficienza ed economicitą dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); - valutare l'attivitą e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale); - monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).2. Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che: - siano individuate distintamente le diverse attivitą da demandare alle strutture di controllo interno; - le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore; - siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilitą e la distinzione tra attivitą operative e quelle di supporto ai valutatori; - la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione; - le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale. |