1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. 3. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. 4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco. 5. I soggetti nominati in rappresentanza del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società partecipate devono possedere i seguenti requisiti: a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato; b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensioni economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. 6. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lett. b), del comma precedente le cariche pubbliche, ricoperte per almeno un quinquennio, di consigliere comunale o provinciale, di assessore comunale o provinciale, di sindaco o di presidente della Provincia, di deputato regionale, nazionale o europeo ovvero di senatore della Repubblica. |