1. Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge. 2. Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza, previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco. 3. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. 4. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco. 5. Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto. 6. Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici, collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. 7. Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti. 8. Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale ed ai dirigenti. |