Comuni Italiani Art. 39 - La Giunta Comunale. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo II - Organi del Comune
Art. 39 - La Giunta Comunale
1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

4. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero otto assessori, nominati dal sindaco.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.

6. Data la peculiarità della realtà delle frazioni di Pergusa e di Borgo Cascino, è fatto obbligo al sindaco di conferire apposita delega ad un assessore.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 38 - Il Baby Consiglio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Enna
Provincia di Enna
Regione Sicilia
Lista Siti su Enna

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Enna: Comune di Gagliano Castelferrato Comune di Cerami Lista