Comuni Italiani Art. 31 - Pubblicità e Validità delle Sedute. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo II - Organi del Comune
Art. 31 - Pubblicità e Validità delle Sedute
1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento che ne disciplina lo svolgimento.

2. Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta di un'ora. Qualora anche alla ripresa dei lavori che dovrà essere effettuata decorsa un'ora dal primo appello o dall'ora in cui si è verificata la mancanza del numero legale, se dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Per la validità della seduta di prosecuzione è sufficiente l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

5. Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei consiglieri assegnati al Comune.

 
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