1. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività politica ed amministrativa. 2. Il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, ad eccezione di quelli per i quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche competenze ad altri enti. 3. Il Comune promuove l'adozione di provvedimenti di competenza di altri enti che interessano la comunità locale. 4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia regionale, della Regione siciliana, dello Stato e della Comunità europea e provvede, per quanto di competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. 5. Il Comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con gli altri enti locali territoriali nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della comunità. 6. Il Comune promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale e sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali secondo il principio di autogoverno locale e dello statuto della Federazione mondiale delle città unite. |