Comuni Italiani Art. 27 - Le Riunioni del Consiglio. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo II - Organi del Comune
Art. 27 - Le Riunioni del Consiglio
1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e d'urgenza; le riunioni ordinarie si svolgono ogni trimestre, hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.

2. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.

3. La riunione urgente deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.

5. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - La Convocazione del Consiglio
Art. 26 - Le Commissioni Consiliari
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