1. Il consigliere o i consiglieri eletti in una stessa lista hanno diritto a formare un gruppo consiliare. 2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo. 3. I consiglieri che non fanno parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti, non possono formare un gruppo autonomo, salvo che non siano stati candidati come indipendenti. 4. Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso, di ufficio, nel gruppo misto. 5. Il numero minimo dei consiglieri necessari al gruppo misto, per esprimere il proprio capogruppo, non può essere inferiore a 3. 6. Il presidente del consiglio comunale autorizza la costituzione di altri gruppi consiliari, a condizione che i componenti abbiano rappresentanza parlamentare nazionale e/o rappresentanza parlamentare regionale, dopo aver verificato l'appartenenza. 7. Ogni singolo gruppo comunica al presidente del consiglio comunale il nome del proprio capogruppo. Fino a quando non si avrà detta comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere eletto col maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce e, nel caso del gruppo misto, il consigliere più anziano per età. 8. Ogni gruppo consiliare può, altresì, comunicare l'elezione di un vice capogruppo. |