1. In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini. 2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione. 3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: a) tributi e tariffe; b) provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali; c) elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza; d) personale comunale, delle istituzioni e delle azien de speciali; e) statuto, regolamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali; f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose. 4. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto. 5. Il quesito referendario è proposto dal consiglio comunale col voto di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal segretario generale, le firme autenticate di almeno 3.500 elettori. 6. Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale. Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all'autentica concorderanno gli orari di presenza presso le sedi circoscrizionali o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a novanta giorni dalla vidimazione. 7. Spetta al sindaco indire il referendum previa attestazione dirigenziale sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il comitato promotore, alla commissione composta dal difensore civico, dal segretario comunale e dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato. L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima della indizione del referendum. 8. I referendum sono indetti in un'unica giornata nell'anno. 9. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e, dallo stesso, reso noto con adeguata pubblicità alla cittadinanza. 10. Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali. 11. Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purché previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tempo dei referendum o sussidiariamente nazionali. |