Comuni Italiani Art. 54 - Istituzione Organismi Permanenti di Partecipazione. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni

Statuto Comune di Caltanissetta

Titolo V - Decentramento e Partecipazione
Sezione II - Istituti di Partecipazione
Art. 54 - Istituzione Organismi Permanenti di Partecipazione
1. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:
- consulta per la viabilitā e i trasporti;
- consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;
- consulta dell'ambiente e territorio;
- consulta della cultura;
- consulta del volontariato, terza etā, problemi so ciali;
- consulta sport e tempo libero;
- consulta scuola ed educazione;
- forum dei giovani (consulta giovanile);
- consulta femminile.

2. Il sindaco convocherā obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "consulta per la cittā".

3. Altre consulte potranno essere istituite con regolamenti deliberati dal consiglio comunale.

4. Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

5. Alla consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle commissioni consiliari e gli assessori di riferimento.

 
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