Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così come previsto con l'art. 12, comma 1, legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30; si applicano, altresì, per quanto concerne la determinazione a contrattare, le norme di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. Le deliberazioni vengono trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione alla commissione consiliare, cui è demandato il coordinamento, che entro dieci giorni, può chiedere, in caso di violazione della programmazione generale dell'ente, che il sindaco sospenda l'efficacia e rimetta la questione al consiglio comunale per la decisione. In mancanza di tale richiesta, decorsi i termini di cui sopra, la deliberazione viene pubblicata. L'esecutività degli atti, l'eventuale richiesta di controllo di legittimità in qualsiasi forma esercitata soggiace alle stesse norme vigenti per l'esecutività degli atti di giunta e consiglio. |